Con la Circolare n. 16 del 30 gennaio 2014, l’Inps fornisce chiarimenti sulla certificazione dei crediti delle imprese nei confronti delle pp.aa., necessaria per il rilascio del Documento di regolarità contributiva
Il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”. Il chiarimento è stato fornito dall’Inps nella circolare n. 16 del 30 gennaio 2014. L’Istituto ha ricordato che, con l’art. 13 bis, comma 5, d.l. n. 52/2012, il legislatore ha voluto permettere che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato (in particolare in quello della contrattualistica pubblica), pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
La norma prevede, in particolare, che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal medesimo Ministero, che ha provveduto ad implementare le funzioni del sistema “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” introducendo l’utilità “Gestione Richieste DURC” attraverso la quale il titolare del credito – o un suo delegato appositamente registrato sul sistema PCC -provvede a generare sulla medesima Piattaforma (secondo le specifiche indicazioni fornite nella “Guida al Rilascio del DURC in presenza di Certificazione del Credito”) la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012”. Solo una volta generato sulla Piattaforma il predetto Documento, che il richiedente potrà salvare su un dispositivo elettronico ovvero stampare, potrà essere attivato il procedimento di richiesta del DURC tramite lo Sportello Unico Previdenziale.