Un aspetto spesso critico per chi opera con l’estero è disporre di adeguata documentazione per “provare” che la merce è stata inviata in un altro Paese. La circolare fa il punto anche alla luce di recenti chiarimenti ministeriali.
La normativa comunitaria non definisce la forma e la tipologia della prova idonea a dimostrare l’avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro, lasciando che siano gli Stati membri a stabilire quali siano i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dell’imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate.
Le disposizioni riguardanti le cessioni intracomunitarie devono essere interpretate restrittivamente in quanto si riferiscono a fattispecie esenti e spetta al cedente, cioè a colui che applica in fattura il titolo di esenzione, provare l’esistenza dei relativi presupposti.
In particolare, è necessario che “il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione”.
La normativa IVA italiana nulla dispone in merito ai documenti che il cedente deve conservare e, se del caso, esibire per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007, ha precisato che il documento di trasporto è idoneo a dimostrare l’uscita dei beni dal territorio dello Stato, indicando inoltre l’obbligo del cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione e al trasporto dei beni in altro Stato membro.
Con le successive risoluzioni n. 477/E/2008 e n. 123/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la prova del trasporto all’estero possa essere fornita, tra l’altro, dalla lettera
di vettura indicante il luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di destinazione nello Stato membro di arrivo dei beni. In ogni caso, la prova della cessione intracomunitaria deve intendersi costituita da tutta la documentazione relativa all’operazione.
Nelle cessioni intracomunitarie con resa “EXW” (Franco fabbrica), cioè con trasporto a cura del cessionario non residente, il cedente nazionale dovrebbe limitarsi ad effettuare una valutazione in buona fede dell’attendibilità del cessionario e della documentazione prodotta al momento della consegna. L’Amministrazione finanziaria considera in ogni caso responsabile il cedente nazionale che non abbia acquisito la prova del trasporto dei beni nel Paese comunitario di destinazione.
Nella risoluzione n. 71/E/2014 è stato precisato, in riferimento alla cessione a favore di un acquirente francese, che la prova del trasferimento intracomunitario può essere validamente fornita esibendo:
- La fattura di vendita;
- La documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all’operazione effettuata;
- I contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
- La documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario (documento di trasporto sottoscritto per ricevuta, lettere di vettura etc. );
- L’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT).
In assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, che attesti la ricezione dei beni e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’operazione posta in essere.
La prova della movimentazione dei beni s’intende validamente fornita anche se la predetta dichiarazione è successiva al perfezionamento dell’operazione di cessione, è comunque opportuno che le prove dell’avvenuto trasporto intracomunitario dei beni siano acquisite “senza indugio”, non “appena la prassi commerciale lo renda possibile” e conservate fino al termine di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.
Scarica la Circolare di Studio 03/2016 – La prova delle cessioni intracomunitarie in formato PDF.