Le società e le persone fisiche che svolgono attività economiche sono obbligate alla tenuta ordinata dei documenti contabili. Tale obbligo viene assolto attraverso la tenuta della contabilità che può essere in regime ordinario o semplificato. Gli imprenditori possono delegare al Commercialista tale adempimento.
Le società di capitali (s.r.l.-s.p.a.) sono obbligate alla tenuta della contabilità in regime ordinario, ossia con la rilevazione sia dell’aspetto finanziario (movimenti bancari, crediti e debiti) che economico degli accadimenti societari. A consuntivo viene elaborato un bilancio dal quale, con dati aggregati per tipologia, l’imprenditore può determinare scelte per il futuro, richiedere finanziamenti e con la corretta applicazione delle norme fiscali determinare il reddito sul quale applicare le imposte. I dati di bilancio possono essere utilizzati anche per redigere un rendiconto finanziario, utile strumento per comprendere dove la liquidità viene generata, impiegata ed il suo andamento.
Le società di persone (s.n.c.-s.a.s.) e le ditte individuali possono applicare un regime meno complesso, infatti hanno la possibilità di contabilizzare le operazioni in modo semplificato, rilevando solo l’aspetto economico (costi e ricavi) dei fatti di gestione. A fine anno le informazioni che si possono riscontrare in una situazione contabile in regime semplificato sono meno dettagliate e di riferiscono solo a costi e ricavi, senza poter fare alcuna considerazione sull’aspetto finanziario e sulla liquidità aziendale.
Nulla vieta alle società di persone o alle ditte individuali di optare per la tenuta della contabilità in modo ordinario; è previsto inoltre un volume d’affari massimo (400.000 € per attività di servizi; 700.000 € per le altre attività) oltre il quale il regime naturale per tali soggetti diviene quello ordinario.
Dal 2015 per le ditte individuali ed i professionisti è previsto un regime naturale che non obbliga alla tenuta delle scritture contabili denominato “forfettario”, per via della modalità di determinazione dell’imposta. Per poter accedere al regime però vi sono dei requisiti sia soggettivi che oggettivi, ad esempio: non possedere partecipazioni in società, non essere soggetti a regimi iva speciali, rimanere al di sotto delle soglie massime di ricavi annui differenti a seconda dell’attività svolta. Questo regime è indicato per i micro imprenditori; prevede delle agevolazioni fiscali quali l’esonero dal versamento dell’Iva e dell’Irap.
Spesso l’imprenditore percepisce la contabilità come un adempimento fiscale, in particolare se delegata al Commercialista. Invece dovrebbe essere vista come una fonte di informazioni che aiutano l’imprenditore a valutare l’andamento della propria azienda e a prendere decisioni per il futuro.

Celotto Dott.ssa Silena